Art. 14 D.L.gs 276/2003 – obblighi di legge
Convenzioni quadro per inserire lavoratori e lavoratrici con disabilità attraverso l’assunzione da parte della cooperativa sociale cui l’impresa conferisce commesse (art. 14 D.Lgs. 276/03)
I Centri per l’Impiego, le associazioni dei datori e delle datrici di lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale e le associazioni di rappresentanza, tutela ed assistenza delle cooperative sociali di tipo B (di inserimento lavorativo) o Consorzi sociali possono stipulare convenzioni quadro per l’inserimento di lavoratori e lavoratrici svantaggiati/e in cooperative sociali alle quali i datori e le datrici di lavoro privati conferiscono commesse.
Se i lavoratori e le lavoratrici svantaggiati/e sono persone con disabilità, gli/le stessi/e possono essere computati/e ai fini della copertura della quota di riserva da parte dei datori e delle datrici di lavoro privati.
La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
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modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
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criteri di individuazione dei lavoratori e delle lavoratrici svantaggiati/e da inserire al lavoro in cooperativa; l’individuazione delle persone con disabilità sarà curata dai servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Servizi del collocamento obbligatorio);
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modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori e delle lavoratrici svantaggiati/e inseriti/e al lavoro in cooperativa;
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determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse (ai fini del computo di cui al comma 3 dell’art. 14 del Decreto che, in particolare, prevede la possibilità di copertura della quota di riserva dei datori e delle datrici di lavoro obbligati/e all’assunzione di persone con disabilità attraverso tali convenzioni), secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
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promozione e sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
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l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale di cui all’articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
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limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
L’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali dei lavoratori e delle lavoratrici con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all’esclusiva valutazione dei servizi del collocamento obbligatorio, si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva.
Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d) (la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali è disciplinata nella convenzione) e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro.
Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti.
La congruità della computabilità dei lavoratori e delle lavoratrici inseriti/e in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
L’applicazione delle disposizioni di cui sopra è subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori e lavoratrici con disabilità ai fini della copertura della restante quota d’obbligo a loro carico.
